Regole più severe per i green claim e la pubblicità ambientale nell’UE. Cosa cambia?

Dal 2023 la Francia ha inasprito le regole sulla pubblicità ambientale e i green claim. L’Unione Europea ne seguirà presto l’esempio con la direttiva sui green claim (Green Claims Directive) e la legge quadro sugli orientamenti in materia di pratiche commerciali sleali (Unfair Commercial Practices Guideline). Ai prodotti e servizi pubblicizzati con caratteristiche quali «a impatto zero sul clima», ecocompatibili, sostenibili o con definizioni simili si applicheranno pertanto vincoli severi. L’impact label di myclimate «Agire. Sostenibile» soddisfa già oggi l’insieme di requisiti delle nuove leggi.

I «green claim» come «a emissioni zero» o «a impatto zero sul clima» fanno ormai parte di ogni pubblicità. Tuttavia, per i consumatori e le consumatrici la significatività di dichiarazioni pubblicitarie con riferimenti ambientali è limitata. Un’indagine della Commissione europea del 2020 ha classificato più della metà di tutti i «green claim» dell’UE come vaghi, fuorvianti o infondati.  

Per contrastare questo fenomeno, le regole sulla comunicazione volontaria verranno inasprite nell’ambito del Green Deal dell’UE.  

In questo contesto, la Commissione europea ha avviato una revisione dell’attuale direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Unfair Commercial Practices Guideline, UCPG) con l’obiettivo di definire più precisamente i criteri per le dichiarazioni ambientali fuorvianti su prodotti e da parte delle aziende in generale. Tale revisione è stata completata a fine 2023, perciò la nuova direttiva entrerà in vigore in tutta l’UE a partire dal 2026.  

Nella primavera del 2023 la Commissione europea ha presentato una nuova direttiva – la EU Green Claims Directive – che si occupa specificamente della verificabilità delle dichiarazioni ambientali («Green Claims»). Dopo una proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo durante la primavera del 2024, la nuova direttiva si trova ancora (all’estate del 2024) alle negoziazioni finali tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo. Queste trattative dovrebbero concludersi a fine 2024. Dopo l’attuazione nelle legislazioni degli Stati membri, la direttiva entrerà in vigore entro il 2028.  

La Francia è già un passo avanti: dal 1° gennaio 2023 è in vigore una nuova legge che vincola la pubblicità ambientale a condizioni precise.  

Quali nuovi standard sta pianificando l’UE per i green claim?

Entrambe le proposte di legge di cui sopra introducono un inasprimento e una regolamentazione delle dichiarazioni pubblicitarie collegate a imprese e prodotti per tutte le aziende che intrattengono rapporti commerciali nell’UE. La nuova direttiva definisce standard unitari per la pubblicità ambientale. L’obiettivo è rendere tali dichiarazioni affidabili per consumatori e consumatrici (sulla base di studi scientifici), comparabili tra loro e verificabili. In questo modo verrà impedito il greenwashing e i consumatori e le consumatrici dell’UE potranno prendere decisioni d’acquisto informate. 

  • L’UCPG modificata vieta completamente dichiarazioni ambientali generiche come «ecologico», a meno che le imprese riescano a dimostrare chiaramente una cosiddetta eccellenza ecologica, ad esempio sulla base di un’etichetta ambientale europea o con l’aiuto di un’etichetta ambientale nazionale «di tipo I» di uno Stato membro. In aggiunta, vieta l’utilizzo pubblicitario di tutti i termini ampi legati alla sostenibilità, come «responsabile» o «sostenibile», poiché riguardano tutte le dimensioni della sostenibilità (ecologica, sociale ed economica). 
     
  • Entrambe le direttive si applicano anche ai claim che sottolineano il sostegno volontario a progetti per la protezione del clima al di fuori della propria catena di creazione del valore (Beyond Value Chain Mitigation). SIn generale, impongono requisiti più severi per l’utilizzo di dichiarazioni basate su tale sostegno. I claim che fanno riferimento alla compensazione (Offsetting) o alla neutralità climatica non saranno in linea di massima più consentiti. 
     
  • Nell’ambito della direttiva sui green claim, le aziende che desiderano fare una dichiarazione ambientale sono tenute ad avvalorarla con prove scientifiche sufficienti (l’enfasi è posta sull’approccio LCA e sui dati primari). Prima che la dichiarazione possa essere utilizzata sul prodotto o sul sito web aziendale, queste prove devono essere verificate in uno Stato membro dell’UE. 
     
  • Secondo la posizione attuale del Parlamento europeo (non vi è ancora nessuna legge definitiva), le imprese possono comunicare di sostenere progetti per la protezione del clima (nonché pozzi di carbonio o progetti di riduzione della CO₂) se hanno già ridotto le proprie emissioni il più possibile nel proprio ambito di attività e usano i progetti solo per le emissioni ancora non abbattibili. I rispettivi progetti e i certificati che ne derivano devono essere verificabili e di alta qualità. 
     
  • I dettagli relativi a progetti specifici, ad esempio sul metodo (principio di riduzione o rimozione), devono essere indicati.  

    In ogni caso, nell’ambito della Green Claims Directive l’impresa deve distinguere chiaramente tra i risultati dei propri sforzi in fatto di riduzione (compresa la catena di fornitura) e il sostegno a progetti al di fuori della propria catena di creazione del valore (Beyond Value Chain Mitigation

Le aziende che violano le disposizioni saranno punite con sanzioni.  

Da quando si applicano le nuove direttive? A chi sono rivolte?

Le nuove direttive con i relativi inasprimenti, in particolare la direttiva sui green claim, non sono ancora legge vigente. Nonostante il Parlamento europeo abbia già approvato la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali modificata, le disposizioni specifiche della direttiva «Green Claims» potrebbero ancora subire modifiche, poiché tale direttiva sta ancora percorrendo l’iter legislativo. 

L’entrata in vigore in tutti gli Stati membri della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali è prevista già nel terzo trimestre 2026, mentre quella della direttiva sui green claim avverrà entro e non oltre il 2028. 

La direttiva sui green claim si applica a tutte le società con sede in Europa, comprese le filiali. Sono esenti soltanto le piccole imprese con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro e meno di dieci dipendenti. L’UE sta pianificando misure di sostegno speciali per le PMI. 

Com’è la situazione giuridica sulla pubblicità ambientale in Francia? 

Com’è la situazione giuridica sulla pubblicità ambientale in Francia?  

In Francia, dal 1° gennaio 2023, è in vigore una legge (art. L229-68 du code de l’environnement) che stabilisce regole severe sulla pubblicità ambientale. Il termine «a impatto zero sul clima» o altre formulazioni con lo stesso significato sono ammesse per la pubblicità di un prodotto o di un servizio solo se:  

  • viene redatto ogni anno un rapporto aggiornato sulle emissioni di gas serra del prodotto o del servizio ai sensi della norma NF EN ISO 14067 (o di una norma equivalente);  
     
  • è disponibile un piano decennale che dimostri come le emissioni di gas serra del prodotto o del servizio vengano continuamente ridotte, comprensivo degli obiettivi annuali di riduzione quantificati;  
     
  • viene redatto un rapporto con i particolari relativi ai progetti con cui vengono compensate le emissioni di gas serra rimanenti. Il rapporto deve includere tra l’altro i costi per tonnellata di CO₂ equivalente e le modalità di rinuncia al doppio conteggio;  
  • un riepilogo di tutti questi aspetti è pubblicamente accessibile, ad esempio tramite sito web.  

Come risponde myclimate alle disposizioni più severe sui green claim? 

Con l’impact label «Agire. Sostenibile» myclimate ha sviluppato un’etichetta che già oggi risponde ai nuovi requisiti. Le aziende possono così dimostrare con informazioni specifiche, secondo standard scientifici e verificati da terze parti indipendenti, che il risparmio di emissioni nei Paesi ospitanti equivale alle emissioni generate, ponendo le proprie misure di riduzione in primo piano all’interno della comunicazione in modo attendibile.  

A tale scopo, gli esperti e le esperte di myclimate redigono bilanci di CO₂ plausibili che fungono da base per il calcolo. I prodotti e i servizi contrassegnati con l’impact label continueranno a soddisfare tutte le disposizioni anche dopo gli inasprimenti programmati.  

Qui potete leggere tutto sul nuovo impact label di myclimate.  

Calcolate le vostre emissioni, riducete la vostra impronta di carbonio e sostenete i progetti per la tutela del clima.

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