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Nel 2015 la comunità globale degli Stati aveva aderito all’Accordo sul clima di Parigi, che era entrato in vigore nel 2021 andando quindi a sostituire il Protocollo di Kyoto. L’Accordo sul clima di Parigi persegue l’obiettivo di limitare ben al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi Celsius. Tutti gli Stati firmatari (per la prima volta anche i Paesi soglia e i Paesi in via di sviluppo) devono elaborare obiettivi di riduzione nazionali (Nationally Determined Contribution NDC). Secondo le Nazioni Unite, entro il 2030 occorre ridurre le emissioni di gas serra climatiche del 45 percento rispetto al 2010 per poter mantenere il riscaldamento globale nettamente al di sotto dei due gradi Celsius.
Originariamente la COP26 di Glasgow era prevista per il 2020, ma è stato necessario rimandarla all’autunno del 2021 a causa della pandemia di Covid.
L’obiettivo principale di questa Conferenza sul clima delle Nazioni Unite era quello di confermare l’adesione all’obiettivo di 1,5° C dell’Accordo di Parigi. A tale scopo si dovevano definire le regole principali per una protezione effettiva del clima nonché avviare le misure per la realizzazione degli obiettivi. Come elemento decisivo i partecipanti dovevano completare e rendere operativo il «Rulebook» dell’Accordo di Parigi.
Da un lato a Glasgow sono state definite le regole concrete per documentare in modo uniforme la riduzione delle emissioni di gas serra, per comunicarle in modo trasparente e per evitare doppi conteggi («double counting») (ved. sotto). Inoltre i partner contrattuali hanno promulgato le regole di attuazione all’articolo 6. In questo modo è stata definita in modo più preciso la regolamentazione per il commercio internazionale delle riduzioni delle emissioni.
L’articolo 6 dell’Accordo di Parigi dà ai Paesi la possibilità di avviare una «collaborazione volontaria» con altri Paesi per realizzare i propri rispettivi obiettivi climatici (NDC).A Glasgow sono state deliberate le regole di attuazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Queste concrete misure quadro e le regole vincolanti per sei anni sono state oggetto di dure e controverse negoziazioni. La promulgazione del regolamento rappresenta un grande e importante passo per il futuro dei progetti per la protezione del clima che myclimate offre, tra l’altro anche per privati e aziende, sotto forma di misure di compensazione concrete, immediatamente efficaci, per le proprie emissioni di CO₂ inevitabili. (Ved. al proposito anche il video esplicativo più in alto).
Tornando alle regole del Protocollo di Kyoto, fino ad ora gli Stati o le aziende hanno finanziato le misure per la protezione del clima sotto forma di progetti per la protezione del clima in Paesi in via di sviluppo o Paesi soglia. Tali progetti riducono in modo comprovato le emissioni di CO₂ e generano in tal modo certificati CO₂ negoziabili. Questi cosiddetti certificati di riduzione delle emissioni (Certified Emission Reductions, CERs) si possono negoziare e trasferire sui mercati CO2 internazionali. Quindi sino ad ora i Paesi e i privati potevano accreditare a se stessi i risultanti risparmi di emissioni mediante finanziamento proprio.
Nell’Accordo sul clima di Parigi l’articolo 6.2 regolamenta la cooperazione diretta fra gli Stati, quindi il commercio dei certificati di riduzione delle emissioni tra due Stati, mentre l’articolo 6.4 regolamenta la cooperazione multilaterale. L’articolo 6.4 prevede l’istituzione di un. «meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile» e definisce in tal modo il successore del Clean Development Mechanism (CDM) del protocollo di Kyoto. Questo nuovo meccanismo deve essere monitorato da uno UN Supervisory Body (futuro successore del CDM Executive Board, EB). Gli standard principali del mercato volontario del CO₂ come il Gold Standard ora possono stabilire regole in base alle condizioni quadro dell’articolo 6.4. Il tutto deve essere verificato da uno UN Supervisory Body, non ancora creato (futuro successore del CDM Executive Board, EB).
Nei due articoli sono definiti chiari requisiti di qualità per i progetti, focalizzati ad esempio sull’integrità ambientale, sulla trasparenza e su uno sviluppo sostenibile.
I certificati del mercato volontario generati fino al 2020 (annata 2020 o precedente) sono ancora coperti dal Protocollo di Kyoto. I certificati di data più recente rientrano già nelle regole dell'Accordo di Parigi.
Un obiettivo importante del regolamento è quello di impedire un doppio conteggio delle riduzioni di emissioni. Si parlerebbe di doppio conteggio se due parti conteggiassero la stessa riduzione di emissioni per i rispettivi obiettivi climatici, ad esempio se la Svizzera e il Paese in cui viene realizzato il progetto per la protezione del clima myclimate conteggiassero per sé le risultanti riduzioni di CO₂. Gli Stati aderenti si sono pertanto accordati su regole che escludono una doppia imputazione delle riduzioni di emissioni realizzate tra Stati. Questo si deve garantire con i cosiddetti «Corresponding Adjustment» (CA). Concretamente funziona come segue:
Un Paese, in cui viene attuato un progetto per la protezione del clima, può decidere se imputare le riduzioni di emissioni realizzate attraverso il progetto al proprio obiettivo di riduzione delle emissioni o se cedere questa imputazione a un altro Stato. Se il Paese in cui viene realizzato il progetto non richiede per sé le riduzioni di emissioni, esegue un corrispondente adeguamento delle proprie emissioni rettificate in connessione con il raggiungimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni. Questo adeguamento viene detto Corresponding Adjustment (CA). Se tuttavia il Paese del progetto decide di imputare a se stesso le riduzioni realizzate, non viene emesso alcun CA. In futuro ci saranno pertanto certificati CO₂ con o senza CA. Si parla di un doppio conteggio quando due parti conteggiano la stessa riduzione di emissioni per i rispettivi obiettivi climatici, ad esempio se un Paese come.
Per i progetti di cui all’articolo 6.4 si parlerebbe di Double Claiming anziché di Double Counting. Quindi se un Paese e un attore privato, come ad esempio myclimate, non hanno alcun accordo, entrambi potrebbero rivendicare per sé le riduzioni di CO₂. In un simile caso l’ambizione del Paese in cui il progetto si svolge potrebbe ridursi.
I Corresponding Adjustment sanciti nell’articolo 6 sono tuttavia importanti per il mercato volontario del CO₂ soprattutto in riferimento al claim della neutralità climatica, perché è proprio questa a imporre che il conteggio venga effettuato unicamente per l’azienda e la rimozione della riduzione di emissioni dalla contabilità del Paese di progetto.Per i certificati CO₂ senza CA, myclimate ha sviluppato il nuovo impact label «Agire. Sostenibile».
Alla COP26 di Glasgow tutti gli Stati sono stati invitati a rielaborare i loro obiettivi climatici e le loro misure nazionali entro la fine del 2022. Si continua a perseguire l’obiettivo di limitare il riscaldamento nettamente al di sotto dei 2 gradi. Entro il 2030 si devono ridurre le emissioni mondiali del 45 percento rispetto al 2010.
A Glasgow sono state approvate regole di attuazione fondamentali per la collaborazione bilaterale e multilaterale ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici nazionali. Ora è stata fatta più chiarezza sull’attuazione dell’Accordo di Parigi. Questo ha avuto degli effetti anche sul mercato volontario del CO₂. La novità è che le riduzioni di emissioni che vengono confermate con certificati CO₂ senza CA non si possono più utilizzare per documentare come climaneutrali prodotti, aziende ecc. È invece possibile certificare con un impact claim l’effetto di protezione del clima nel Paese ospite come pure gli ulteriori effetti positivi del progetto (ESG).
Ulteriori informazioni sullo sviluppo futuro del bilanciamento volontario e del finanziamento di progetti per la protezione del clima sono disponibili qui.
Fonti:
https://www.carbon-mechanisms.de/grundlagen/das-uebereinkommen-von-paris-und-dessen-artikel-6
https://www.ey.com/de_de/decarbonization/freiwilliger-markt-fuer-co2-kompensation-im-umbruch
https://www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-or-break-the-paris-agreement
https://carbonmarketwatch.org/2021/12/10/faq-deciphering-article-6-of-the-paris-agreement/#article-6-intro
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-85865.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/klimakonferenz-glasgow-cop26.html
Per maggiori informazioni sui cambiamenti climatici e sulla protezione del clima in Svizzera, consultate la nostra brochure sul clima.