Condizioni Generali (CG) di Fondazione myclimate – The Climate Protection Partnership

Versione del: Gennaio, 2023

A.    AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.    Informazioni generali 

1.1.    La fondazione svizzera myclimate - The Climate Protection Partnership («MYCLIMATE») è impegnata in tutto il mondo per promuovere una protezione efficace del clima attraverso l’educazione, la consulenza e i progetti per la tutela del clima. myclimate persegue questo obiettivo in quanto organizzazione di pubblica utilità agendo in modo scientificamente fondato e orientato all’economia. 

1.2.    MYCLIMATE è particolarmente attiva nei seguenti ambiti:  
a)    progetti per la tutela del clima;   
b)    consulenza sulla sostenibilità;
c)    educazione climatica; 
d)    sviluppo di progetto.

1.3.    In caso di erogazione di servizi da parte di myclimate, tali servizi e le condizioni specifiche applicabili sono concordati individualmente tra myclimate e il cliente (CONTRATTO DI SERVIZIO). In particolare, si applicano le disposizioni di cui alla sezione B delle presenti CG.

1.4.    I progetti o le attività nei settori della protezione del clima e della formazione relativa al clima finanziati con DONAZIONI o contributi per la protezione del clima sono regolati da un accordo sull’utilizzo delle DONAZIONI o dei contributi per la protezione del clima (l’ACCORDO). Si applicano in particolare le disposizioni di cui alla sezione C delle presenti CG. 

1.5.    Le presenti CG si applicano a tutti i servizi forniti da MYCLIMATE e a tutte le donazioni. Ogni prestazione di MYCLIMATE, comprese quelle accessorie, è resa esclusivamente sulla base delle presenti CG. Con la stipula del contratto di servizio o della convenzione, il cliente dichiara di accettare le CG di MYCLIMATE. 

1.6.    In caso di contraddizione il CONTRATTO DI SERVIZIO risp. la CONVENZIONE prevalgono sulle presenti CG , a condizione che il contenuto sia chiaramente documentato (soprattutto in forma scritta). Le disposizioni delle presenti CG si applicano in via integrativa al CONTRATTO DI SERVIZIO risp. alla CONVENZIONE. Si escludono eventuali condizioni divergenti del cliente o del donatore, a meno che MYCLIMATE non ne accetti espressamente la validità per iscritto.

 
B.    CONTRATTO DI SERVIZIO

2.    Conclusione del contratto 

2.1.    Il CONTRATTO DI SERVIZIO si perfeziona soltanto con la sottoscrizione di ambo le parti del contratto scritto PATTUITO INDIVIDUALMENTE con il cliente.   

 

3.    Pagamenti  

3.1.    A fronte dei servizi forniti da MYCLIMATE in conformità con il CONTRATTO DI SERVIZIO è dovuto il corrispettivo secondo le condizioni nette ivi pattuite. I servizi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, salvo esenzione dall’imposta di una prestazione specifica (in particolare le misure formative e le esportazioni di servizi). Il prezzo netto di tutti i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto viene aumentato di conseguenza dell’aliquota in vigore. È fatta riserva di modifiche e adeguamenti delle norme di legge in materia di imposta sul valore aggiunto.

3.2.    Salvo disposizioni contrarie del CONTRATTO DI SERVIZIO, il pagamento delle fatture è dovuto a 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento deve essere effettuato al netto sul conto specificato in fattura e nella valuta indicata. Tutte le commissioni bancarie applicate al pagamento sono a carico del cliente e non devono andare a diminuire l’importo totale fatturato. 

3.3.    Se non rispetta il termine di pagamento pattuito, il cliente entra in mora a partire dalla data di scadenza, con dispensa dal sollecito, ed è debitore verso MYCLIMATE di interessi moratori pari al 5% annuo. MYCLIMATE si riserva espressamente il diritto di chiedere il risarcimento del danno.

 

4.    Dati del cliente

4.1.    Se necessario, il cliente concede a MYCLIMATE l’accesso ai dati specifici del cliente risp. alle fonti di conoscenza che sono rilevanti per la fornitura del servizio. 

4.2.    Il cliente garantisce a MYCLIMATE che i dati trasmessi sono corretti e completi. MYCLIMATE non si assume alcuna responsabilità per mancanze o danni conseguenti subiti da parte del cliente se il servizio fornito da MYCLIMATE deriva da dati errati, erronei o incompleti del cliente.

4.3.    MYCLIMATE utilizza e tratta i dati e le informazioni ricevute dal cliente in modo confidenziale, in conformità con le disposizioni delle presenti CG (in particolare con il punto 17). MYCLIMATE ha tuttavia il diritto di utilizzare dati in forma elaborata o derivata, anche basati su dati del cliente, per scopi statistici, scientifici o pubblicitari. In caso di pubblicazione per queste finalità, sarà cura di MYCLIMATE rendere anonimo il nome del cliente o ottenere preventivamente il consenso esplicito di questi alla pubblicazione del suo nome.

 

5.    Rapporti 

5.1.    Il cliente può usufruire dei rapporti o delle analisi scientifiche e degli altri servizi che MYCLIMATE fornisce in base al CONTRATTO DI SERVIZIO solo per gli scopi specificati nel CONTRATTO DI SERVIZIO.

5.2.    Tutti i diritti d’autore sui rapporti prodotti da MYCLIMATE rimangono di proprietà di quest’ultima, a meno che il CONTRATTO DI SERVIZIO non preveda espressamente il trasferimento dei diritti d’autore in capo al cliente.

5.3.    I dati e i calcoli che MYCLIMATE trasmette al cliente sono anch’essi soggetti a segreto. 

 

6.    Servizi e strumenti informatici 

6.1.    Per fornire i suoi servizi ai clienti MYCLIMATE si avvale di diverse soluzioni software (STRUMENTI INFORMATICI). MYCLIMATE configura gli STRUMENTI INFORMATICI secondo le specifiche del cliente, ovvero li adatta al sistema di quest’ultimo, e ne effettua la manutenzione in conformità alle disposizioni del contratto di servizio.

6.2.    Il diritto di utilizzazione, la destinazione e i corrispettivi dovuti per l’utilizzo degli strumenti informatici sono disciplinati dal contratto di servizio. «Terms of Use for Users of myclimate Software Applications Using ecoinvent Data».

6.3.    Gli STRUMENTI INFORMATICI resi disponibili da MYCLIMATE devono essere impiegati esclusivamente per gli scopi pattuiti con il CONTRATTO DI SERVIZIO. MYCLIMATE declina ogni responsabilità in caso di impiego non conforme degli STRUMENTI INFORMATICI

6.4.    MYCLIMATE intende offrire servizi ininterrotti operando secondo il principio del «best effort». MYCLIMATE non si assume alcuna responsabilità in caso di temporanea indisponibilità degli STRUMENTI INFORMATICI.

 

7.    Seminari e sussidi didattici

7.1.    Nell’ambito dell’educazione climatica MYCLIMATE svolge numerosi seminari, lezioni e corsi di perfezionamento. Un evento formativo già pianificato si svolge solo se si raggiunge il numero di partecipanti pattuito nel CONTRATTO DI SERVIZIO. MYCLIMATE dà conferma vincolante al cliente dello svolgimento dell’evento formativo al più tardi tre giorni prima della data pianificata.

7.2.    In caso di annullamento da parte del cliente di un evento formativo già pattuito, o nel caso in cui quest’ultimo non si svolga a causa del mancato raggiungimento del numero minimo concordato di partecipanti, MYCLIMATE si riserva il diritto di applicare un’indennità d’inconvenienza di importo pari alle spese già sostenute da MYCLIMATE in preparazione all’evento formativo pianificato.

7.3.    Per taluni progetti formativi MYCLIMATE mette a disposizione sussidi didattici. La fornitura di questi sussidi didattici da parte di MYCLIMATE avviene in base a una convenzione individuale a fronte di fatturazione separata, oppure a titolo gratuito nell’ambito dello svolgimento di un progetto formativo concordato. 


C.   CONVENZIONE

8.    Conclusione del contratto 

8.1.    La CONVENZIONE si perfeziona soltanto con la sottoscrizione di ambo le parti della CONVENZIONE scritta pattuita individualmente con il cliente. È fatta salva la conclusione di una CONVENZIONE per il tramite di un calcolatore CO2 disponibile sui siti web di MYCLIMATE. In quest’ultimo caso, il contratto si perfeziona con la compilazione e l’invio del formulario online. La compilazione e l’invio del formulario online costituiscono una dichiarazione vincolante della volontà di effettuare una DONAZIONE A MYCLIMATE.

 

9.    Fondi donati

9.1.    Le donazioni generiche, i contributi di patrocinio e i contributi per la protezione del clima da parte di privati o aziende, nella misura in cui sono destinati alla realizzazione di progetti per la tutela del clima e all’attuazione di progetti di educazione al clima, sono considerati donazioni ai fini dell’imposta sul reddito e sul profitto (le DONAZIONI). 

9.2.    Le DONAZIONI A MYCLIMATE sono detraibili dalle imposte in tutti i cantoni svizzeri. MYCLIMATE è riconosciuta in Svizzera come organizzazione di pubblica utilità ed è in grado di rilasciare ai clienti ricevute per le DONAZIONI effettuate in Svizzera, accettate dalle autorità fiscali svizzere competenti. È fatta riserva di modifiche delle norme di legge in materia fiscale. 

9.3.    Salvo disposizioni contrarie della CONVENZIONE, il pagamento delle fatture è dovuto a 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento deve essere effettuato al netto sul conto specificato in fattura e nella valuta indicata.

 

10.    Contributo alla protezione del clima 

10.1.    MYCLIMATE consente alle aziende e ai privati di determinare le proprie emissioni di gas a effetto serra e di finanziare l’attuazione dei progetti per la tutela del clima di MYCLIMATE e il raggiungimento di un numero specifico di riduzioni («emission reductions») o rimozioni di emissioni («emission removals») attraverso le DONAZIONI (contributo per la protezione del clima). I progetti per la tutela del clima MYCLIMATE riducono/raggiungono le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra direttamente alla fonte, sostituendo le fonti energetiche inquinanti per il clima con fonti pulite, evitando le emissioni di metano o creando/rivitalizzando pozzi naturali come alberi o zone umide. Si sostengono in particolare progetti nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della prevenzione delle emissioni di metano e della rinaturalizzazione. 

10.2.    MYCLIMATE si impegna, fatte salve le disposizioni speciali del rispettivo ACCORDO, a esprimere tutti i contributi per la protezione del clima in tonnellate equivalenti di CO2 (tCO2e) e a destinarli a progetti specifici per la tutela del clima. MYCLIMATE assicura che ogni tCO2e finanziata sia verificata e, se viene applicato uno standard di progetto esterno, certificata da terze parti indipendenti. MYCLIMATE assicura inoltre che tutte le riduzioni e gli assorbimenti di emissioni così contrattati siano mantenuti in registri pubblici riconosciuti a livello internazionale, se offerti dallo standard di progetto utilizzato, oppure, in caso di assenza di un tale registro, in un registro interno. L’assegnazione e la disattivazione per il cliente saranno inserite nel registro da MYCLIMATE.  

10.3.    Salvo disposizioni diverse contenute negli ACCORDI stipulati con le aziende, MYCLIMATE si impegna a garantire che (ad eccezione dei progetti nel settore dell’uso del suolo e delle foreste ai sensi del punto 10.3.1) le corrispondenti riduzioni delle emissioni siano raggiunte, certificate e/o verificate ai sensi del punto 10.2, se applicabile, e disattivate per il cliente entro e non oltre tre anni dalla ricezione di un contributo per la protezione del clima. I tre anni vengono calcolati dall’anno di ricezione del pagamento fino alla fine dell’anno civile del terzo anno successivo.

10.3.1  10.3.1 Salvo quanto diversamente previsto negli ACCORDI stipulati con le aziende, MYCLIMATE si impegna a garantire che, nei progetti relativi all’uso del suolo e delle foreste, le relative riduzioni e rimozioni di emissioni siano state riservate al cliente entro e non oltre tre anni dalla ricezione di un contributo per la protezione del clima e che le misure che portano a tali riduzioni e rimozioni di emissioni siano implementate entro tale periodo. Le rimozioni vengono effettuate nel corso del periodo dell’effetto di affossamento, in base alla documentazione di progetto e/o alla norma applicata. 

10.3.2 In caso di ritardo imprevisto o di prevedibile sottogenerazione o mancata generazione di riduzioni e rimozioni di emissioni nei progetti per la tutela del clima MYCLIMATE selezionati, MYCLIMATE garantisce, se non diversamente concordato con il cliente, la realizzazione del contributo di protezione climatica: 

a)    attraverso le riduzioni e rimozioni delle emissioni nel progetto per la tutela del clima selezionato, a partire da un periodo di verifica successivo o da una data di disattivazione o di riserva diversa da quella prevista al punto 10.3., oppure 
b)    dalle riduzioni e rimozioni di emissioni di un altro progetto per la tutela del clima dello stesso standard di progetto con la stessa data di chiusura o di prenotazione (come previsto al punto 10.3.), oppure 
c)    dalle riduzioni e rimozioni di emissioni di un altro progetto per la tutela del clima dello stesso standard di progetto con una diversa data di ritiro o di prenotazione (come previsto al punto 10.3.). 

10.4.    Tutte le quote accantonate da MYCLIMATE rappresentano un successo concreto di mitigazione calcolato e verificato secondo i metodi e le regole dello standard di progetto contrattato. In mancanza di disposizioni particolari nell’accordo, il cliente può rendere pubblico l’importo della tutela del clima in questione ai sensi dell’articolo 15 (di seguito). La misura in cui il cliente può definire l’importo di protezione del clima in questione come «compensazione di CO2» o «neutrale per il clima» è determinata dalle regole del rispettivo standard di progetto e dalle disposizioni legali generali. MYCLIMATE non si assume alcuna garanzia sul fatto che i certificati siano o meno mappati nei sistemi contabili nazionali e sull’idoneità dei certificati ai fini della compensazione. Ciò vale anche nel caso in cui le quote provengano da progetti per i quali il paese d’origine abbia rilasciato una lettera di autorizzazione secondo i principi stabiliti dall’articolo 6 della Convenzione di Parigi o dalle sue disposizioni di attuazione e abbia annunciato un cosiddetto «adeguamento corrispondente» («corresponding adjustment»). MYCLIMATE è responsabile solo nella misura in cui i certificati consegnati al cliente provengono dal progetto in questione e sono stati verificati. Se e in che misura il paese d’origine intraprenda il rispettivo adeguamento corrispondente non rientra nell’area di responsabilità di MYCLIMATE. Il cliente non può rifiutare l’accettazione dei rispettivi certificati in riferimento a un’eventuale mancanza di adeguamento corrispondente. MYCLIMATE può chiedere al cliente di astenersi dall’etichettare come «compensazione di CO2», «neutrale per il clima» o dall’usare un termine simile se c’è motivo di credere che la denominazione sia inammissibile e/o fuorviante secondo le regole dello standard del progetto o le disposizioni di legge. MYCLIMATE calcule les tonnages pour la compensation CO2 en se fondant sur les informations actuelles. Les bases de calcul font l'objet d'un contrôle et d'une révision réguliers, MYCLIMATE décline néanmoins toute responsabilité quant à leur actualité ou exactitude. 

10.5.    Nella misura in cui il cliente valuta il contributo alla donazione in base all’entità delle proprie emissioni di gas serra, MYCLIMATE sottolinea che la determinazione delle emissioni di gas serra si basa esclusivamente sui dati forniti dal donatore. In particolare, MYCLIMATE non è responsabile di dati incorretti, errati o incompleti del donatore o di errori di calcolo dovuti a dati incorretti, errati o incompleti del donatore. 

 

11.    Progetti di educazione climatica 

11.1.    Nell’ambito dell’educazione climatica MYCLIMATE realizza vari progetti di sensibilizzazione rivolti a diverse fasce d’età e gruppi target. 

11.2.    Privati, imprese e fondazioni sostengono i progetti di educazione climatica di MYCLIMATE effettuando donazioni. MYCLIMATE utilizza queste donazioni in conformità con la destinazione pattuita nella convenzione.

11.3.    Le istituzioni pubbliche sostengono i progetti di educazione climatica di MYCLIMATE attraverso liberalità che sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate sovvenzioni. MYCLIMATE utilizza queste liberalità in conformità con la destinazione pattuita nella CONVENZIONE. 


D.    DISPOSIZIONI GENERALI 

12.    Risoluzione dei contratti 

12.1.    Salvo disposizioni contrarie del CONTRATTO DI SERVIZIO o della CONVENZIONE, tanto il cliente quanto MYCLIMATE possono disdire il CONTRATTO DI SERVIZIO o la CONVENZIONE in via ordinaria e con dispensa dell’indicazione dei motivi, dando un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile, e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla conclusione del contratto. 

12.2.    Per giusta causa un CONTRATTO DI SERVIZIO o una CONVENZIONE possono essere disdetti in qualunque momento senza preavviso e con effetto immediato. È considerata giusta causa, in particolare, se la prosecuzione del rapporto contrattuale non può essere ragionevolmente pretesa una volta commisurati gli interessi di entrambe le parti, e ad esempio se: 
a)    il cliente non adempie i suoi obblighi di pagamento dopo due solleciti;
b)    una parte contraente è insolvente risp. viene aperta una procedura fallimentare sul suo patrimonio oppure tale procedura viene rigettata per mancanza di massa patrimoniale;
c)    dichiarazioni o atti del cliente contrastano con i valori e gli obiettivi di MYCLIMATE oppure la condotta del cliente può causare danni alla reputazione di MYCLIMATE.

12.3.    La disdetta deve effettuarsi per iscritto a pena di nullità e deve essere indirizzata all’altra parte contraente con lettera raccomandata, salvo diversa disposizione del CONTRATTO DI SERVIZIO o della CONVENZIONE. Le disdette da parte del cliente devono essere inviate al seguente indirizzo: 

Fondazione myclimate – The Climate Protection Partnership
Pfingstweidstrasse 10 
CH 8005 Zurigo
Svizzera

 

13.    Responsabilità 

13.1.    Salvo diversa disposizione del CONTRATTO DI SERVIZIO o della CONVENZIONE, MYCLIMATE risponde unicamente per i danni che sono diretta conseguenza dall’inadempienza di obblighi contrattuali essenziali da partedi MYCLIMATE e che MYCLIMATE (risp. i suoi rappresentanti o ausiliari) ha causato per dolo o colpa grave.   

13.2.    Si esclude ogni più ampia responsabilità di MYCLIMATE. In particolare, MYCLIMATE non risponde per i danni derivanti da una causa che esula dalla sfera di controllo di MYCLIMATE, e segnatamente per i danni causati da incendio, maltempo, catastrofi naturali, guasti incolpevoli alle infrastrutture tecniche come server, impianti di comunicazione, collegamenti internet o alimentazione elettrica, guerra o terrorismo, incidenti nucleari, disordini politici, sequestro, carenza generale di materie prime, limitazione del consumo di energia, scioperi ed eventi simili. MYCLIMATE non risponde inoltre per i danni derivanti dal fatto che un partner o fornitore di MYCLIMATE sia colpito dalle medesime circostanze e che, di conseguenza, MYCLIMATE non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali. In particolare, MYCLIMATE non è responsabile di eventuali danni, compresi quelli alla reputazione, derivanti da errori od omissioni di uno standard di progetto, di un registro di certificati, di un paese ospitante o di un verificatore indipendente. 

 

14.    Informazioni 
Attraverso un rapporto annuale MYCLIMATE fornisce informazioni complete in merito alla ricezione e alla destinazione dei fondi nonché ai progetti di protezione del clima e di educazione climatica che è stato possibile realizzare grazie ad essi. I rapporti annuali sono disponibili per il download sul sito web www.myclimate.org. MYCLIMATE non fornisce alcuna garanzia del fatto che le informazioni pubblicate da MYCLIMATE siano esenti da errori o siano automaticamente conformi al diritto estero. 

 
15.    Uso di marchi, nomi e loghi 

15.1.    MYCLIMATE concede al cliente il diritto di divulgare il rapporto contrattuale con MYCLIMATE a terzi e di pubblicizzare il supporto da questi prestato ai progetti per la tutela del clima e l’educazione climatica di MYCLIMATE sui suoi mezzi di comunicazione, in particolare sul sito web, sul rapporto annuale o sui comunicati stampa ufficiali, utilizzando il marchio MYCLIMATE in conformità con le disposizioni delle presenti CG e con le linee guida di corporate design di MYCLIMATE attualmente in vigore, pubblicate sul sito web www.myclimate.org. L’uso del marchio MYCLIMATE presuppone il previo consenso scritto di quest’ultima. 

15.2.    L’uso di un marchio MYCLIMATE presuppone l’esistenza di un apposito accordo nel CONTRATTO DI SERVIZIO o nella CONVENZIONE. Con l’utilizzo del marchico MYCLIMATE il cliente si impegna a rispettare le disposizioni delle presenti CG e le linee guida di corporate design di MYCLIMATE attualmente in vigore e pubblicate sul sito web www.myclimate.org.  

15.3.    Il cliente è obbligato ad apportare qualsiasi modifica al marchio MYCLIMATE e (ove il contratto preveda tale diritto) alla label MYCLIMATE, nonché alle relative rappresentazioni, entro il termine di un mese dalla notifica di MYCLIMATE. A ciò si aggiunge l’obbligo di aggiornare a proprie spese tutto il materiale di marketing in linea con le nuove rappresentazioni di MYCLIMATE entro sei mesi dalla notifica scritta da parte di quest’ultima. 

15.4.    Il cliente concede a MYCLIMATE un diritto non esclusivo e non trasferibile di sfruttare il nome e il marchio del cliente per scopi pubblicitari. MYCLIMATE può citare il nome del cliente come referenza sul proprio sito web o su altri mezzi di comunicazione, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente in un CONTRATTO DI SERVIZIO o nella CONVENZIONE. 

15.5.    Il diritto di sfruttare il marchio MYCLIMATE o, se del caso, la label MYCLIMATE decade in ogni caso a fronte della persistente inosservanza di quanto disposto dal CONTRATTO DI SERVIZIO  o dalla CONVENZIONE, in caso di grave inadempienza degli obblighi previsti dalle presenti CG, di danno alla reputazione di MYCLIMATE o di dichiarazioni o atti del cliente che contrastano con i valori e gli obiettivi di MYCLIMATE. MYCLIMATE può imporre al cliente un termine per la correzione della sua condotta scorretta prima di procedere alla revoca del suo diritto. 

15.6.    A termine della collaborazione è fatto divieto di riutilizzare i materiali e i diritti (in particolare loghi e label) messi reciprocamente a disposizione nell’ambito della presente convenzione, i quali devono essere restituiti ove necessario. È esclusa da tale divieto la citazione della collaborazione come referenza. 

 

16.    Siti web 

16.1.    MYCLIMATE gestisce diversi siti web a scopo informativo, per fornire calcolatori di CO2 online o per progetti specifici di formazione al clima (i SITI WEB). Gli STRUMENTI INFORMATICI non sono considerati siti web, anche se resi accessibili tramite un server online. 

16.2.    Le informazioni e i dati pubblicati sui siti web hanno mero scopo informativo, senza che il cliente possa fare affidamento sull’aggiornamento, sulla correttezza o sulla completezza delle informazioni. MYCLIMATE non è responsabile per il temporaneo mancato accesso ai SITI WEB risp. alle loro applicazioni e funzionalità specifiche. 

16.3.    MYCLIMATE è l’unica responsabile dei contenuti dei siti web che essa crea, pubblica e divulga in prima persona. MYCLIMATE non è responsabile dell’esattezza e della liceità delle informazioni e delle dichiarazioni di terzi, anche laddove dette informazioni siano rese disponibili agli utenti su un SITO WEB o su una piattaforma di social media gestita da MYCLIMATE. 

16.4.    Per i dati di fondo ecoinvent resi disponibili sui siti web di MYCLIMATE, si applicano anche le «Condizioni d'uso per gli utenti delle applicazioni software myclimate che utilizzano i dati ecoinvent».

16.5.    Widerrechtliche oder diffamierende Äusserungen auf den WEBSEITEN sind nicht zulässig und werden durch MYCLIMATE umgehend gelöscht. MYCLIMATE behält sich rechtliche Schritte gegenüber fehlbaren Nutzern vor. 

 

17.    Protezione dei dati 

17.1.    La Fondazione MYCLIMATE tratta tutti i dati personali dei clienti e degli utenti in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) risp. Al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). 

17.2.    Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati dei clienti sono contenute nell’«Informativa sulla protezione dei dati», pubblicata nella versione attuale sui SITI WEB gestiti da MYCLIMATE.  «Informativa sulla protezione dei dati»

 

18.    Modifiche al contratto

18.1.    Ogni accordo accessorio, integrazione e modifica dei CONTRATTI DI SERVIZIO e delle CONVENZIONI DI DONAZIONE richiedono la forma scritta a pena di nullità.  

18.2.    MYCLIMATE ha il diritto di modificare le presenti CGV in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata sul sito web di myclimate e/o consegnata al cliente. Al contratto o all'offerta si applicano le condizioni generali pubblicate sul sito web o fornite al cliente al momento dell'ultima firma (data di efficacia del contratto).

 

19.    Validità 
Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non siano valide, ciò non pregiudica la vincolatività delle restanti disposizioni e dei contratti stipulati in base ad esse. La disposizione inefficace è sostituita da un’altra valida che più si avvicini al senso e allo scopo di quella da sostituire. 

 

20.    Legge applicabile e foro competente 

20.1.    Le CG e (se non diversamente specificato) ogni CONTRATTO DI SERVIZIO o CONVENZIONE sono soggetti al diritto svizzero, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi. 

20.2.    Le controversie derivanti o in relazione alle CG o a un CONTRATTO DI SERVIZIO o ancora alla CONVENZIONE sono devolute alla competenza dei fori della sede Fondazione MYCLIMATE (Zurigo, Svizzera), salvo diversamente disposto nel CONTRATTO DI SERVIZIO o nella CONVENZIONE. MYCLIMATE ha tuttavia la facoltà di esercitare i suoi diritti dinanzi ad altri fori competenti presso altro luogo in Svizzera o all’estero. 

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